Regolamento Professionisti AISAM

Articolo 1 – Sezione Professionisti

Comma 1. L'Associazione Italiana di Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia (AISAM), ispirandosi alle finalità della legge n.4 del 2013, costituisce al suo interno la Sezione Professionisti al fine di valorizzare le competenze dei soci iscritti alla Sezione e garantire il rispetto delle regole deontologiche, a tutela degli utenti dei servizi prestati dai predetti soci. Tuttavia AISAM e la sua Sezione Professionisti non solo non detengono la rappresentanza esclusiva delle professioni non regolamentate/non organizzate in ordini o collegi nel campo delle scienze dell'atmosfera e della meteorologia, ma AISAM stessa non è una Associazione Professionale ai sensi della legge 4. Tuttavia, AISAM favorirà le attività che possano essere di ausilio ai soci della Sezione Professionisti affinché possano, in futuro, costituire una Associazione Professionale ai sensi della legge n.4/2013.

Comma 2. A tal fine, la Sezione Professionisti adotta il Codice di Condotta o Codice Deontologico (di cui all'allegato A al presente regolamento), ai sensi dell'art.27 bis del Codice del Consumo.

Comma 3. AISAM, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, costituisce e tiene aggiornato l'elenco dei soci ammessi nella Sezione Professionisti.

Articolo 2 – Requisiti del socio professionista

Possono richiedere di essere ammessi alla Sezione Professionisti di AISAM tutti i soci di AISAM stessa che esercitano, abitualmente o prevalentemente, attività professionali retribuite nel campo delle scienze dell’atmosfera e della meteorologia, volte alla prestazione di servizi o di opere mediante lavoro intellettuale e non riservate, per legge, a soggetti iscritti in albi o elenchi. La Sezione Professionisti è suddivisa, seguendo le indicazioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, in due sotto-sezioni: Tecnico Meteorologo e Meteorologo.

Articolo 3 – Attestazione del professionista

Il socio che desidera essere ammesso alla Sezione Professionisti di AISAM è tenuto a presentare al Collegio di Ammissione e Controllo, di cui art. 4 seguente, la domanda (allegato B), a cui allegherà la dichiarazione rilasciata dal proprio datore di lavoro attestante l’attività professionale svolta. Il professionista che svolge attività in proprio, nei termini stabiliti dall’art.2, è tenuto a presentare una auto-dichiarazione secondo lo schema in allegato C al presente Regolamento.

Articolo 4 – Composizione della Sezione Professionisti

La Sezione Professionisti è formata:

  • Presidente del Collegio di ammissione e Controllo
  • 5 membri del Collegio di Ammissione e Controllo incluso il Presidente.
  • Tutti i soci iscritti nella Sezione.

 

Articolo 5 – Composizione del Collegio di Ammissione e Controllo

Comma 1. I membri del Collegio di Ammissione e Controllo sono scelti dal Consiglio Direttivo tra i soci di AISAM con i seguenti requisiti:

  1. siano soci ordinari AISAM, non sanzionati disciplinarmente;
  2. dichiarino di svolgere o di aver svolto attività di meteorologia con incarico esecutivo o direttivo per almeno due anni in un ente pubblico e/o privato con finalità di informazione meteorologica;

Comma 2. I membri del Collegio di Ammissione e Controllo nominano il Presidente del collegio scelto tra i membri stessi del collegio.

Comma 3. E’ attribuita al Collegio di Ammissione e Controllo la piena facoltà di valutare le domande di ammissione dei soci in base alla documentazione presentata secondo quanto prescritto nel successivo articolo 6.

Articolo 6 – Valutazione dei soci

Il Collegio di Ammissione e Controllo valuterà le domande ricevute in relazione a:

  • completezza formale della documentazione ricevuta;
  • attestazione allegata di cui al precedente art. 3;
  • consistenza tecnica e congruenza dell'attività svolta dal socio anche attraverso documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, curriculum, certificazioni, pubblicazioni;
  • inesistenza di precedenti provvedimenti sanzionatori da parte del Collegio dei Probiviri.

In esito alla valutazione positiva delle domande d'iscrizione, il collegio provvederà ad inserire il socio professionista nella sezione dell'elenco di cui all'art. 3 precedente, dandone puntuale comunicazione al socio stesso.

In caso di documentazione incompleta o carente, il collegio chiederà al socio di integrare la documentazione con gli elementi mancanti sospendendo temporaneamente il giudizio di ammissione.

Il collegio ha facoltà di non ammettere i soci richiedenti nella Sezione Professionisti qualora non siano completamente soddisfatti i requisiti di cui al presente Regolamento, ovvero ha facoltà di inserire il richiedente nella sezione ritenuta ad esso spettante.

Il socio non ammesso nell’elenco dei soci professionisti mantiene la qualità di socio di AISAM, salvo i casi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione.

Articolo 7 – Ricorso avverso giudizio di non ammissione

Il socio non ammesso nell’elenco di all'art. 3, ma che ritiene di possedere tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla legge 4 del 2013, può presentare ricorso per posta elettronica e per tramite della segreteria, al Consiglio Direttivo di AISAM, il quale può avvalersi a propria discrezione del Collegio dei Probiviri.

Articolo 8 – Doveri e diritti del socio professionista

Il socio ammesso nella Sezione Professionisti si impegna formalmente a rispettare le regole dello specifico Codice di Condotta allegato al presente Regolamento. E’ facoltà del Collegio di Ammissione e Controllo sospendere l’inclusione del socio a seguito di segnalazione di non osservanza del Codice Deontologico dei soci professionisti o perdita dei requisiti di cui all'art. 2. E’ facoltà del Collegio di Ammissione e Controllo depennare il socio dall’elenco dei soci professionisti, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, in caso di violazione del Codice di Condotta. Il socio sospeso o depennato dall’elenco dei soci professionisti non perde la propria qualifica di socio di AISAM se non esplicitamente sanzionato dal Collegio dei Probiviri.

Gli iscritti alla Sezione Professionisti di AISAM sono autorizzati a utilizzare il riferimento all'Associazione. E’ facoltà del Collegio di Ammissione e Controllo sospendere in via precauzionale detta autorizzazione nel caso di qualsiasi segnalazione di inadempienza dei doveri prescritti dal Codice Deontologico. Il socio che verrà cancellato dagli elenchi della Sezione Professionisti perderà definitivamente tale autorizzazione.

Articolo 9 – Attività di vigilanza e controllo

AISAM, per tramite del Collegio di Ammissione e Controllo vigila sul comportamento dei propri soci professionisti anche in relazione alle eventuali segnalazioni che pervengono dagli altri soci.