1.1.
L’Associazione denominata “Associazione italiana di scienze dell’atmosfera e meteorologia”, in sigla “AISAM”, in inglese “Italian Association of Atmospheric Science and Meteorology” di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

1.2.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Rovereto non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

1.3.
L’Associazione opera a livello nazionale ed internazionale.

1.4.
L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

1.5.
L’Associazione ha durata illimitata.

1b.1.
A decorrere dall’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), l’acronimo “ETS” deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel Runts, la denominazione dell’Associazione diventa quindi “Associazione italiana di scienze dell’atmosfera e meteorologia ETS”, in sigla “AISAM ETS”.

1b.2.
L’Associazione deve da quel momento utilizzare l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1b.3.
In caso di cancellazione dal Runts, l’acronimo “ETS” non può più essere utilizzato.

2.1.
L’Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2.2.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, c. 1, lett. d), e), h), n), i) ed u) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
  • attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
  • erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3.1.
L’Associazione persegue le seguenti finalità:
  1. promuovere, a beneficio di tutta la società, lo sviluppo in Italia delle Scienze dell'Atmosfera e della Meteorologia in tutti gli ambiti possibili, realizzando e offrendo opportunità e strumenti per l'incontro, la conoscenza reciproca, la collaborazione nonché la promozione culturale, scientifica, educativa, tecnologica, professionale e imprenditoriale di tutti i soggetti interessati alle Scienze dell'Atmosfera e alla Meteorologia, e al loro sviluppo;
  2. valorizzare in ambito internazionale le iniziative e i risultati conseguiti dalla comunità nazionale che si riconosce nelle Scienze dell'Atmosfera e nella Meteorologia, promuovendo la cooperazione internazionale e la partecipazione italiana a progetti, programmi e organizzazioni internazionali nel settore;
  3. favorire la comunicazione e la collaborazione tra la comunità nazionale che si riconosce nelle Scienze dell'Atmosfera e alla Meteorologia e le comunità attive in tutte le discipline connesse alle Scienze dell'Atmosfera e alla Meteorologia, anche tramite la collaborazione con le rispettive Associazioni di riferimento;
  4. promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, nell’ottica di creare una rete di collaborazioni sia a livello nazionale che internazionale;
  5. favorire e promuovere politiche di crescita e sviluppo dei sistemi di rilevazione atmosferica e meteorologica dei Paesi in via di sviluppo;
  6. promuovere la partecipazione attiva dei soci ai progetti, agli eventi, ai corsi di formazione e qualsiasi altra attività l'associazione pone in essere;
  7. promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

3.2.
Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
  1. promozione, coordinamento e diffusione di studi, ricerche, conoscenze e applicazioni nei vari settori delle Scienze dell'Atmosfera e della Meteorologia;
  2. recepimento e diffusione a livello nazionale delle norme e delle raccomandazioni definite dalle organizzazioni internazionali, in conformità con quanto espresso dai delegati nazionali designati in questi consessi;
  3. promozione dell’insegnamento delle Scienze dell'Atmosfera e della Meteorologia nelle università, nelle scuole e in tutte le iniziative di formazione, favorendo e mantenendo elevati livelli di qualità;
  4. organizzazione, anche in cooperazione con altri soggetti, di iniziative, eventi e strumenti per favorire la comunicazione, la collaborazione, la identificazione delle linee di sviluppo e l'integrazione sulle tematiche delle Scienze dell'Atmosfera e della Meteorologia da parte di tutti i soggetti interessati;
  5. elaborazione e presentazione di studi, proposte e pareri su tematiche di interesse dell’Associazione, il tutto anche a supporto delle decisioni di competenza degli organi della pubblica amministrazione;
  6. partecipare ad aggregazioni di soggetti costituite per il perseguimento di finalità coerenti con gli scopi dell'associazione;
  7. promozione delle professioni connesse alle Scienze dell'Atmosfera e alla Meteorologia, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni professionali del settore;
  8. promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, festival, corsi, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop;
  9. organizzazione di attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;
  10. utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, App, pagina facebook o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell’Associazione, oltre a pubblicizzarne l’attività ed incentivare l’adesione di nuovi associati e volontari;
  11. collaborazione e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelle dell’Associazione;
  12. creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell’Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
  13. curare la redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell’Associazione;
  14. promozione, finanziamento, realizzazione e/o partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell’Associazione;
  15. svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3.3.
L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3.4.
L’Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4.1.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

4.2.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

5.1.
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche maggiori di 16 anni e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

5.2.
Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo legale rappresentante ovvero da altro soggetto delegato dal competente organo sociale

5.3.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

6.1.
Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

6.2.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

6.3.
L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

6.4.
L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Collegio stesso e al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Laddove il Collegio dei Probiviri non venga eletto, le competenze ad esso assegnate dal presente comma sono demandate all’Assemblea ordinaria, la quale si deve svolgere entro 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in ogni caso il diritto al contraddittorio.

6.5.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

6.6.
La domanda di ammissione può essere presentata anche attraverso l’utilizzo di appositi strumenti digitali eventualmente individuati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei termini indicati nei commi precedenti.

7.1.
Gli associati hanno il diritto di:
  1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
  3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

7.2.
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

7.3.
Gli associati hanno il dovere di:
  1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  3. versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

7.4.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

8.1.
La qualità di associato si perde per:
  1. decesso;
  2. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
  3. c) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del presente Statuto;
  4. nel caso di enti giuridici, a seguito di scioglimento degli stessi. L’associato è in tal caso tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo la data di avvenuto scioglimento.

8.2.
L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
  1. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  2. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  3. aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali.

8.3.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Collegio stesso e al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Laddove il Collegio dei Probiviri non venga eletto, le competenze ad esso assegnate dal presente comma sono demandate all’Assemblea ordinaria, la quale si deve svolgere entro 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in ogni caso il diritto al contraddittorio. Fintanto che l’Assemblea ordinaria non deliberi circa l’appello dell’associato escluso, quest’ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

8.4.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio direttivo può adottare un regolamento di disciplina di strumenti sanzionatori preliminari rispetto all’esclusione quali, ad esempio, il richiamo verbale, il richiamo scritto e la sospensione dell’associato. Il regolamento così adottato dal Consiglio direttivo deve essere sottoposto all’Assemblea ordinaria e ha efficacia a partire dalla data di approvazione da parte della stessa.

8.5.
L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

9.1.
I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2.
L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

9.3.
L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

9.4.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

10.1.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

10.2.
Per il perseguimento delle proprie finalità e per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del presente Statuto l'Associazione può stipulare contratti per rapporti di lavoro di tipo subordinato o contratti di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche con i propri associati, purché non volontari.

11.1.
Sono organi dell’Associazione:
  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Probiviri, qualora nominato dall’Assemblea;
  5. l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell’Assemblea.

11.2.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

12.1.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

12.2.
Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo 2 (due) deleghe per ciascun associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell’Associazione.

12.3.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
  1. su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
  2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
    Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

12.4.
La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

12.5.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

12.6.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza o in caso di rinuncia, dal Vicepresidente o da altro associato eletto in sede di riunione assembleare.

12.7.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

13.1.
È compito dell’Assemblea ordinaria:
  1. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  2. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  3. approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  4. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  5. eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;
  6. eleggere e revocare, laddove lo ritenga opportuno, i membri del Collegio dei Probiviri;
  7. eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
  8. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  9. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  10. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  11. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

13.2.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

13.3.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

14.1.
È compito dell’Assemblea straordinaria:
  1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

14.2.
Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.3.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

15.1.
Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

15.2.
L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

15.3.
Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

15.4.
Per le votazioni si procede con voto palese. Nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, le cui norme inderogabili sono sempre fatte salve, si procede con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

15.5.
Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

15.6.
I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

16.1.
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

16.2.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri, in numero di 4 (quattro).

16.3.
Solamente per gli enti giuridici associati, qualora il candidato indicato non sia il legale rappresentante dell’ente associato, deve essere comunque un soggetto appositamente delegato dal competente organo sociale.

16.4.
Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all’art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

16.5.
I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

17.1.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest’ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

17.2.
La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

17.3.
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

17.4.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

17.5.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

17.6.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

17.7.
Le votazioni si effettuano con voto palese.

17.8.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

18.1.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  1. curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati;
  2. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  3. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. nominare, laddove lo ritenga necessario, il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione;
  6. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
  7. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  8. decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
  9. provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all’obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
  10. deliberare la convocazione dell’Assemblea;
  11. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  12. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
  13. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  14. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  15. deliberare l’istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero;
  16. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  17. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

18.2.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

18.3.
Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

18.4.
Il Tesoriere si occupa della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e in particolare della tenuta dei libri contabili.

19.1.
La carica di consigliere si perde per:
  1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
  3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, c.4 del presente Statuto.

19.2.
La carica di consigliere si perde inoltre per cessazione del rapporto associativo, a seguito di una o più delle cause previste dall’art.8 del presente Statuto. Il venir meno del rapporto associativo nei confronti degli enti giuridici determina la decadenza del consigliere da questi indicato a norma dell’art.16, c.3 del presente Statuto. Tale decadenza ha luogo anche in caso di interruzione del rapporto fiduciario di delega fra tale consigliere e l’ente giuridico che l’ha indicato.

19.3.
Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall’incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo verrà integrato alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell’avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

19.4.
Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

20.1.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

20.2.
Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

20.3.
Solamente per gli enti giuridici associati, qualora il candidato indicato non sia il legale rappresentante dell’ente associato, deve essere comunque un soggetto appositamente delegato dal competente organo sociale.

20.4.
Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all’art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

20.5.
Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

20.6.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  1. nominare il Vicepresidente;
  2. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  3. curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  4. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  5. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

20.7.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

21.1.
La carica di Presidente si perde per:
  1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
  3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.20, c.4, del presente Statuto.

21.2.
La carica di presidente si perde inoltre per cessazione del rapporto associativo, a seguito di una o più delle cause previste dall’art.8 del presente Statuto. Il venir meno del rapporto associativo nei confronti degli enti giuridici determina la decadenza del Presidente da questi indicato a norma dell’art.20, c.3 del presente Statuto. Tale decadenza ha luogo anche in caso di interruzione del rapporto fra il Presidente così nominato e l’ente giuridico che l’ha indicato.

21.3.
Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati dai due precedenti commi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

22.1.
Il Collegio dei Probiviri è l’organo interno di garanzia, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e svolge inoltre funzioni di risoluzione delle eventuali controversie tra le varie componenti dell’Associazione.

22.2.
Il Collegio dei Probiviri è composto da almeno 3 (tre) associati eletti dall'Assemblea fra gli associati stessi o fra persone non appartenenti all’Associazione. Resta in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

22.3.
Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:
  1. decidere in merito alle controversie, sollevate da uno o più associati, relative all’interpretazione dei principi e delle disposizioni statutarie e regolamentari;
  2. decidere in merito alle controversie a norma dell’art. 6, c.4 e 8, c.3 del presente Statuto;
  3. svolgere funzioni di risoluzione delle controversie tra gli associati, tra i singoli associati e l’Associazione o fra gli organi di quest’ultima.

22.4.
L’Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto o del fatto che determina la controversia.

22.5.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del ricorso da parte dell’Associazione o degli associati. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa da ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

22.6.
La decisione del Collegio dei Probiviri non può essere appellata ad altro organo dell’Associazione e deve essere comunicata alle parti interessate, non oltre 20 (venti) giorni dalla data in cui è stata adottata.

22.7.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più probiviri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, essi vengono sostituiti tramite elezione da parte dell’Assemblea, la quale deve essere convocata secondo le modalità previste dall’art.12 del presente Statuto. I probiviri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri vigente.

22.8.
La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

23.1.
L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

23.2.
Il componente dell’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

23.3.
Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

23.4.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l’unico componente decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

23.5.
Il componente dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

24.1.
È compito dell’organo di controllo:
  1. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  2. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  3. esercitare il controllo contabile;
  4. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  5. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  6. partecipare, qualora lo ritenga opportuno e comunque senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

24.2.
Nei casi previsti dall’art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo (qualora sia collegiale) deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

24.3.
L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

25.1.
L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  4. il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

25.2.
L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

26.1.
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
  1. dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Associazione;
  2. da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
  3. dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 27;
  4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

26.2.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

26.3.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

27.1.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  1. quote associative;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. attività di raccolta fondi;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

28.1.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

28.2.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

29.1.
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

29.2.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

30.1.
I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto si intendono decaduti con l’approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea straordinaria. Il Presidente dell’Assemblea, a seguito dell’approvazione dello Statuto, indice nella stessa sede le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo.

31.1.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.