1. Introduzione

  1. Il presente Codice Deontologico della Sezione Professionisti di AISAM (nel seguito SP) viene liberamente sottoscritto dai Soci appartenenti alla Sezione stessa, che si impegnano a rispettarlo.
  2. Il Codice descrive le linee di condotta cui attenersi nell’esercizio della professione, le quali sono mirate a garantire la dignità ed il decoro della professione, a fornire indicazioni ai singoli membri ed a tutelare l’utente finale di qualsiasi servizio ed attività prestata dal socio professionista.
  3. Le presenti norme sono vincolanti per i soci AISAM iscritti alla SP e la loro ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare.

2. Definizione delle figure professionali interessate

  1. La SP di AISAM, così come specificato dal proprio Regolamento, è suddivisa nelle due sottosezioni di Meteorologo e Tecnico Meteorologico, seguendo le indicazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale in materia di competenze della professione di meteorologo.
    Le due figure sono definite come segue:
    METEOROLOGO: colui il quale ha completato con successo i requisiti richiesti dal Pacchetto di Istruzione di Base per Meteorologi a livello universitario (BIP-M).
    Nel dettaglio: il Meteorologo è una persona con formazione specialistica che utilizza principi scientifici per spiegare, comprendere, osservare o prevedere i fenomeni atmosferici della terra e/o come l'atmosfera influenza la terra e la vita sul pianeta.
    TECNICO METEOROLOGICO: colui il quale ha completato con successo i requisiti del Pacchetto di Istruzione di Base per Tecnici Meteorologici (BIP-MT).
    Nel dettaglio: il Tecnico Meteorologico è responsabile per la raccolta di informazioni meteorologiche, della loro organizzazione e del funzionamento e manutenzione di strumentazione meteorologica e di reti osservative.
  2. Per i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei soci, i diritti generali, i doveri, i ricorsi e le autorità deputate al controllo, si fa riferimento al Regolamento della SP.

3. Principi e doveri professionali

  1. Il socio professionista, nell’esercizio della propria professione, s’impegna a rispettare la legislazione italiana ed europea. Esercita la propria professione nel rispetto dei dettami dell’Organizzazione Mondiale della Meteorologia, in particolare di quelli in materia di figure professionali, così come dettagliato al punto 2.
  2. Conduce un comportamento consono al rispetto della dignità e dell'onore della propria professione.
  3. Basa la propria pratica professionale su principi scientifici, applicati in modo scientifico. S’impegna a mantenere un elevato livello di aggiornamento per restare al passo con gli sviluppi scientifici e tecnici pertinenti alla sua professione.
  4. S’impegna a divulgare i propri risultati significativi, attraverso articoli o conferenze, alla comunità scientifica di appartenenza o al pubblico in generale, qualora la riservatezza ed i vincoli commerciali lo consentano.
    Non trae consapevolmente beneficio dal lavoro svolto da altri senza citarne la fonte.
  5. Ovunque operi, s’impegna a fornire servizi di elevata qualità, rispettando i propri accordi contrattuali e/o commerciali.
    Esercita la professione all’interno dei dettami della sua figura professionale, riservandosi di indicare un altro adeguato professionista qualora le competenze richieste esulino dalla propria preparazione professionale.
  6. Nell’esercizio delle proprie funzioni, ove pertinente, s’impegna a riferire alla propria committenza, od alla propria clientela, la probabilità di successo delle risultanze del proprio lavoro, e non fornisce certezze inadeguate al grado di difficoltà del lavoro richiesto.
    Si astiene dal fare dichiarazioni e dall’usare affermazioni o termini esagerati ed ingiustificati ed esprime, invece, giudizi basati su solide basi scientificamente spiegabili.
  7. S’impegna a non dirigere le proprie attività professionali in pratiche universalmente riconosciute come dannose od incompatibili con il benessere della popolazione, dell'ambiente e la sostenibilità delle risorse.
  8. Agisce in modo da promuovere la diversità, l'uguaglianza e l'inclusione nel suo ambito professionale così come nell’ambiente in cui opera.

4. Sanzioni per violazioni

Il socio professionista che contravvenga ad una o più delle disposizioni previste dal presente codice, può essere soggetto ad indagine e/o sanzione.

La segnalazione della/e violazione/i deve avvenire in forma scritta per email, firmata dal denunciante ed inviata ad AISAM.

Non sono ammesse forme di segnalazione anonime.

Il Presidente del Comitato di Ammissione e Controllo (nel seguito CAC), sentiti gli altri membri del Comitato, se riterrà degni di approfondimento i fatti segnalati, informerà il denunciato e l'eventuale Collegio dei probi viri.

Entro 30 giorni dalla notifica delle segnalazioni, il denunciato può presentare al Consiglio direttivo (di seguito CD) di AISAM e, per conoscenza, al Presidente del CAC ed al Collegio dei probi viri una memoria in forma scritta, anche per email.

Entro 90 giorni dalla notifica della denuncia, il Collegio dei probi viri, assunte tutte le informazioni che riterrà necessarie, propone al CD di AISAM l’eventuale sanzione che può consistere, in ordine di gravità, di:

  • ammonimento scritto;
  • cancellazione dalla SP.

Il CD valuta se procedere ulteriormente nei confronti del denunciato (o del denunciante, in caso di falsa segnalazione) ai sensi dell'art.13 dello statuto di AISAM.

Se i fatti accertati hanno rilevanza penale, il CD è tenuto a segnalarlo all'Autorità giudiziaria.

Tale Codice è stato adottato dal CD di AISAM il 09-07-2019 e rimane in vigore fino a modifica da parte del Consiglio stesso.